Regione Abruzzo:

Il nostro hobby, in questa regione risulta ad oggi regolamentato dalle seguenti leggi regionali che hanno istituito i regolamenti e successivamente progressivamente modificato o integrato gli stessi sino a quelli vigenti attualmente:

L.R. n. ANNO
 44 1985
 13 1987
   9 1989
107 1989
 91 1992
 34 1995

Dalle leggi di cui sopra consultabili nella loro interezza on line seguendo questo link:

Leggi Regionali D'Abruzzo

 riportiamo alcuni punti salienti oggi in vigore:

 

Specie

Misura Minima

Periodo di divieto

Trota  cm.22 dalla prima domenica di ottobre all'ultima di  febbraio (anno successivo)
Salmerino cm.25 dalla prima domenica di ottobre all'ultima di  febbraio (anno successivo)
Coregone cm.25 15.12 -15.01
Temolo cm.25 14.01 - 30.04
Luccio cm.30 16.02 - 15.03
Barbo e Cavedano cm.18
Carpa cm.30 01.06 - 30.06
Tinca cm.20 01.06 - 30.06
Persico Trota cm.20 25.04 - 31.05
Persico reale cm.15 25.04 - 31.05
Anguilla cm.25
Cefalo cm.20 cm.20
Cheppia cm.18 15.05 - 15.06

- Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurare dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale.

- In tutte le acque pubbliche ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di sette capi complessivi di salmonidi. É fatta eccezione per le acque private collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata; la stessa eccezione è valida per le acque soggette a diritti esclusivi di pesca.

- Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonché ai bacini di pesce a pagamento, sempreché gli impianti siano recintati e i bacini non siano realizzati con acque classificate pubbliche;

b) il personale degli Enti Pubblici autorizzato o di Enti Pubblici titolari di diritti esclusivi di pesca, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso di licenza di pesca, che assuma la responsabilità relativamente agli atti di pesca del minore.

- ................la Giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque principali (categoria A) e secondarie (categoria B). Si intendono per acque principali quelle popolate da salmonidi, tutte le altre sono secondarie.

- Nelle acque di categoria "A" sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata altresì, qualsiasi forma di pasturazione.

-Nelle acque classificate di categoria "A" e’ vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedi’ di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo (compresi).

- Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata solo con una canna, con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo inoltre è consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera, non superiore a 4 ami.

Nelle acque di categoria "B" sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), mentre è limitata la pasturazione col bigattino a gr. 500.

Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata:

a) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di mt. cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna.

È consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera con un massima di quattro ami;

b) con una mazzangola con o senza amo per la esclusiva cattura dell'anguilla;

c) con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di mt. 1,50, montata su asta di manovra.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20.

L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:

1) Guadando" e "ranzando"; 2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a mt. cinque di ampiezza.

 

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