Regione Lazio:

I regolamenti riguardanti la pesca in acque interne nella regione Lazio, sono dettati dalle seguenti leggi regionali

L.R. n. ANNO
 43 1989
 87 1990
 16 1995

che si integrano in successione.

La consultazione dei testi integrali di dette Leggi regionali si può effettuare direttamente in rete seguendo il seguente link:

Leggi Regionali del Lazio

riportiamo qui di seguito comunque i punti essenziali tratti dalle stesse ed ora vigenti:

Specie

Misura Minima

Periodo di divieto

Trota Fario cm.20 dalla prima domenica di ottobre all'ultima di  febbraio (anno successivo)
Trota Iridea cm.20 alla prima domenica di ottobre all'ultima di  febbraio (anno successivo)
Trota pescata in lago (Fario/ Iridea) cm.25 dalla prima domenica di ottobre all'ultima di  febbraio (anno successivo)
Salmerino cm.20 dalla prima domenica di ottobre all'ultima di  febbraio (anno successivo)
Coregone cm.30 15.12 -30.01
Temolo cm.20 01.02 - 31.03
Luccio cm.30 15.02 - 30.03
Barbo e Cavedano cm.18 15.05 - 30.06
Barbo Canino cm.16 15.05 - 30.06
Carpa cm.25 15.05 - 30.06
Carpa Erbivora cm.25  
Tinca cm.20 15.05 - 30.06
Persico Trota cm.20  
Persico reale cm.18 15.04 - 30.05
Anguilla cm.25

- Le lunghezze minime totali si misurano dall'apice del muso a bocca chiusa alla estremita' del lobo piu' lungo della pinna caudale, oppure all'estremita' della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.

- La pesca dei salmonidi e' limitata a non piu' di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.
- La pesca dei lucci e' limitata a non piu' di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo.
- La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche e' limitata a non piu' di dieci  esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.
- Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non puo' superare cinque chilogrammi per ciascun pescatore sportivo.

-Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastita' e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.
- Le acque secondarie si dividono in categoria «A», comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria «B», comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi. 

- Regolamentazione particolare è prevista per le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica,  al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria.

- Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

-La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba (con alcune deroghe fissate a livello provinciale ed in via sperimentale)

-Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.

- E' vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.

- E' vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per lato.

-L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana.

- L'uso di esche naturali ed artificiali può essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva.

- Nelle acque secondarie di categoria "A" è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria o bigattino .

- E' vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come
pasturazione o come additivo ad altri componenti.

- E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

- I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante

- E' vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. Non sono tenuti al rispetto di tale divieto i pescatori anziani di età superiore ai 65 anni ed i pescatori invalidi .
- L'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.



Classificazione della pesca: 

- La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.

- La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.

- La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.

- Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito al successivo art. 9 ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti norme in materia. 

-Possono richiedere la licenza di pesca di tipo "A" o di tipo "B" coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

-Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca.

-Inoltre ricordiamo che le Province di Rieti e Frosinone  hanno istituito l'obbligo di un apposito tesserino per l'esercizio della pesca nelle acque comprese nei loro territori provinciali ( per le modalità di rilascio rimandiamo alla pagina "Informazioni Utili"), su tali tesserini segnacatture sono anche indicati i particolari regolamenti fissati dalle Amministrazioni Provinciali in questione, in variante alla legge regionale.

Per quanto concerne la Provincia di Rieti riteniamo utile riportare qui di seguito la classificazione delle acque in essa ricadenti, così come previsto dalla legge regionale di cui sopra:

Acque Principali:

Laghi del Salto, Turano,Lungo e Ripasottile.

Acque Secondarie categoria "A":

Lago di Posta e tutte le acque correnti escluse quelle classificate di categoria "B"

Acque secondarie di categoria "B":

Laghi Scandarello, Rascino,Ventina, Paterno, Baccelli più tutti gli stagni.

Torrente Aia, Canale Vargara, Fiume Farfa ( dalla centrale di Baccelli al Tevere), Fiume Tevere, Torrente Corese.

 

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