Regione Molise:
Indubbiamente più fluida che in altri luoghi la situazione del Molise dove la pesca nelle acque interne risulta regolamentata interamente dalla sola legge regionale n. 007 del 30.7.1998, interamente consultabile seguendo il seguente link:
e di cui riportiamo qui di seguito alcuni punti salienti:
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Specie |
Misura Minima |
Periodo di divieto |
| Trota | cm.20 | dalla prima domenica di ottobre all'ultima di febbraio (anno successivo) |
| Salmerino | cm.25 | dalla prima domenica di ottobre all'ultima di febbraio (anno successivo) |
| Luccio | cm.35 | 31.01 - 31.03 |
| Cavedano | cm.18 | 01.05 - 31.05 |
| Carpa | cm.30 | 01.05 - 31.05 |
| Tinca | cm.20 | 01.05 - 31.05 |
| Persico Trota | cm.20 | 01.05 - 31.05 |
| Persico reale | cm.20 | 01.05 - 31.05 |
| Anguilla | cm.25 | |
| Cefalo cm.20 | cm.20 | |
| Cheppia | cm.25 | |
| Barbo | cm.20 | 01.05 - 31.05 |
| Temolo | cm.25 | 30.09 - 31.3 |
-La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino all'estremita' del lobo piu’ lungo della pinna caudale.
- I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresi’, alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.
-Nelle acque classificate di categoria <<C>> e’ vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedi’ di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo.
- L'esercizio della pesca nelle acque interne e’ consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed e’ subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo le modalita’ previste da apposito regolamento regionale.
-Licenza di tipo B:
autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza mulinello, con uno o piu’ ami, tirlindana e bilancia di lato con superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10;
-Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e secondarie. Le principali sono di categoria <<A>> e <<B>>, mentre le secondarie sono di categoria <<C>>.
2. L'esercizio della pesca nelle acque di categoria <<C>> che abbiano maggiore interesse ittiogenico, al fine di adeguare i prelievi alle risorse, puo’ essere soggetto a particolari limitazioni
- Sono classificate:
a) acque di categoria <<A>> (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali non vi e’ presenza prevalente di ciprinidi;
b) acque di categoria <<B>> (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosita’ e’ caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (Carpa e Tinca) e di monte (Barbo, Cavedano, Lasca ecc.) e la cui capacita’ ittiogenica sia sufficiente alle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente;
c) acque di categoria <<C>> (secondarie) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosita’ e’ caratterizzata prevalentemente dai salmonidi ed in cui la capacita’ ittiogenica sia sufficiente allo sviluppo dei salmonidi e alla loro riproduzione naturale.
-Nelle acque di categoria <<A>>, ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validita’, e’ consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalita’ sotto elencate:
a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non piu’ di cinque ami collocate entro un raggio di metri 10;
b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (venti). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto.
La distanza tra due pescatori con bilancella e da pescatori con canna deve essere minimo metri 15 (quindici);
- e’ vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.
- In tutte le acque di categoria <<B>>, ad ogni pescatore munito di licenza, sono consentiti i seguenti attrezzi:
a) da una a due canne armata con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di metri 10.E’ consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non piu’ di cinque ami.
- Nelle acque di categoria <<C>>, ad ogni pescatore e’ consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e modalita’:
a) una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; e’ consentita la pesca al lancio con esca artificiale armata con non piu’ di cinque ami;
b) e’ sempre vietata la pasturazione e l'uso come esca di: sangue, organi contenenti sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).
Nelle << ZONE DI RIPOPOLAMENTO>> e nelle <<ZONE DI FREGA>> l'esercizio della pesca e’ vietato per il periodo di durata del vincolo.
4. Nelle <<ZONE NO KILL>> la pesca e’ cosi’ disciplinata:
a) obbligo di rilasciare in acqua il pescato;
b) e’ consentita esclusivamente la pesca con coda di topo e cucchiaino con un solo ramo(rotante);
c) la misura degli ami deve essere superiore al numero 10, senza ardiglioni o con ardiglioni schiacciati;
d) e’ vietato l'uso e la detenzione del guadino;
e) usare tutte le precauzioni per non provocare danni al pescato;
f) e’ vietata la detenzione di qualsiasi specie ittica.
- Le zone protette vengono delimitate a cura delle Amministrazioni Provinciali con modalita’ previste nel regolamento regionale.
- Per il solo recupero del pesce allamato e’ consentito l'uso del guadino, quale mezzo ausiliare.
- La pesca subacquea e’ vietata in tutte le acque interne del Molise.
- E’ fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc., lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant'altro contenuto nel regolamento regionale.
- Il posto di pesca spetta al primo occupante.Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d'aria; nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porra’ a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.