Regione Umbria:
La pesca, nelle acque interne della regione Umbria, risulta oggi regolamentata da:
| Legge Regionale n. 44 del 02.01.1998 |
| Regolamento regionale 12.11.2001 n. 5: |
| "Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne" |
riportiamo i punti salienti tratti da tali regolamenti
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Specie |
Misura Minima |
Periodo di divieto |
Limite capi catturabili |
| Trota fario | cm.22 | dalla prima domenica di ottobre all'ultima di febbraio (anno successivo) | 6 |
| Barbo | cm.20 | 10 | |
| Coregone | cm.30 | 15.12 -15.01 | |
| Sandra | 15.03 - 30.04 | 15 | |
| Luccio | cm.50 | 15.01 - 15.03 | 3 |
| Cavedano | cm.25 | 10 | |
| Carpa | cm.40 | 01.05 - 31.05 | 5 |
| Tinca | cm.20 | 15.05 - 15.06 | 10 |
| Persico Trota | cm.20 | 15.04 - 15.05 | 10 |
| Persico reale | cm.16 | 13.03 - 15.04 (Lago di Piediluco 15.3 - 30.04) | 20 |
| Anguilla | cm.35 | ||
| Latterino | cm.20 | 01.04 - 30.09 |
Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna caudale.
Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie: a) gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes italicus); b) scazzone (Cottus gobio); c) lampreda (Lampetra planeri); d) ghiozzo di fiume (Padogobius nigricans); e) spinarello (Gasterosteus aculeatus); f) granchio di fiume (Potamon edule).
I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B, anche nelle acque principali.5. È consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno (Palaemonetes antennarius) per i soli fini dell'innesco sia per la pesca professionale che dilettantistica.
-Classificazione delle acque pubbliche:
1. Ai sensi dell'art. 5 della L. R. 44/1998 sono acque principali i seguenti corpi idrici: a) lago Trasimeno; b) lago di Piediluco; c) bacino idroelettrico di Alviano; d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.
2. Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.
3. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella A riportata più avanti.
4. Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria A sono classificate di categoria B.
- Elenco degli attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica:
Acque principali e acque secondarie di categoria B:
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1) Bilancella: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10. L'uso della bilancella è consentito su tutte le acque principali e secondarie di categoria B che hanno una larghezza superiore a 3 metri. L'uso della bilancella è consentita solo dalla riva a "piede asciutto" ed a una distanza di metri 40 dalle scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali ed artificiali, arcate di ponti e sbarramenti. È vietato per la bilancella qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneamente nel terreno. È vietato l'uso della bilancella da natante o a strascico. L'uso della bilancella è vietato dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno. Nel lago di Corbara l'uso della bilancella è vietato dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno. |
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2) Canna con o senza mulinello |
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3) Tirlindana |
Acque secondarie di categoria A:
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1) Canna con o senza mulinello |
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2) Tirlindana l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria. |
- Modalità di pesca:
1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.
2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette, con l'uso di esche artificiali.
3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.
4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.
5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.
6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.
7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
8. La pesca con il sistema della "bottata" o "a scaccio" è vietata.
- Tesserini di pesca
1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca , nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'articolo 28 della L. R. 44/1998 muniti di apposito tesserino, previsto dall'art. 31 della L. R. 44/1998 rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati.
(Informarsi della necessità del tesserino per le singole acque interpellando gli uffici competenti: Ufficio Pesca Regionale 075 5045029, Ufficio Pesca della Provincia di Perugia 075 5747487 - 588 - 258, Ufficio Pesca della Provincia di Terni 0744 483513)
2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile ed a durata annuale.
3. Nel tesserino per le specie previste sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile: a) la data di uscita di pesca; b) gli esemplari catturati; c) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura; d) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca .
4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca
5. Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000 a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle province, di intesa con le associazioni piscatorie.
6. Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità definite dalle province.
- Orario di pesca
1. In tutte le acque della regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna. 2. Nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.
- Disposizioni varie
1. L'amministrazione provinciale territorialmente competente può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.
2. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovella, alborella e persico sole.
3. Nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno, per le specie barbo e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al termine dell'attività piscatoria.
4. La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con le modalità indicate al comma 7, è consentita tutto l'anno anche per pesci di lunghezza inferiore ai limiti previsti .
5. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie siluro (Silurus glanis).
6. Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno cinque anelli. L'obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e trota iridea.
Tabella A
Elenco delle acque secondarie di categoria A Provincia di Perugia:
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Fiume Nera |
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torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi) |
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fosso Sensati |
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torrente Tissino |
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torrente il Rio |
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torrente Argentina |
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torrente la Pescia |
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fiume Corno |
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fiume Vigi |
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fiume Sordo |
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fiume Menotre |
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torrente Campiano |
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rio Vaccara |
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fosso Rumore |
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fosso Sciola |
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rio Fergia |
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torrente Vertola |
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fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina |
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fiume Topino: dalle sorgenti fino alla presa idroelettrica di Pieve Fanonica |
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rio di Capodacqua |
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fiume Clitunno e derivazioni: dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di Foligno |
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torrente Caldognola |
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torrente Sentino |
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fosso Vetorno |
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torrente Fersinone |
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fosso Campodonico |
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torrente Aggia: dalle sorgenti a Marcignano |
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torrente Assino: dalle sorgenti alla confluenza con il torrente S. Donato |
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torrente Vaschi |
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torrente Regnano |
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torrente Lama |
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torrente Carpina |
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torrente Passano. |
Provincia di Terni:
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Fiume Nera: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) a Terni (vecchio stadio di Viale Brin) |
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torrente Monterivoso |
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torrente Terria |
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forma del Principe |
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forma Quattrini |
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forma di Mezzo |
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canale la Ferriera |
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Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco |
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Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente Paglia |
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Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano. |
Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto anche ai possessori di licenza di tipo B:
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a) Provincia di Perugia Tutte le acque principali e secondarie di categoria B. |
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b) Provincia di Terni Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia. |